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STATUTO
"Associazione
Sammarinese di Odontostomatologia e Medicina"
ART.
1
COSTITUZIONE
E’
costituita tra cittadini
sammarinesi, forensi residenti anagraficamente nella Repubblica di San
Marino, ovvero anche forensi non residenti, purché il loro numero
complessivo non superi il quarantanove per cento (49%) del totale dei
soci, un’associazione denominata:
“ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DI ODONTOSTOMATOLOGIA E MEDICINA”
brevemente (A.S.O.M.)
ART.
2
SCOPI
L'Associazione
Sammarinese di Odontostomatologia e Medicina
è un ente non commerciale senza fini di lucro ed ha lo scopo di:
favorire
e promuovere l’aggiornamento odontostomatologico in un approccio
multidisciplinare medico scientifico, a San Marino e all’estero,
collaborando anche con tutte le società scientifiche di
odontostomatologia e medicina nonché università, enti pubblici,
privati ed associazioni che perseguono gli stessi scopi;
aggiornare
culturalmente e professionalmente i soci, promuovendo riunioni, tavole
rotonde, corsi di aggiornamento, congressi;
diffondere
pubblicazioni ed organizzare ogni altra iniziativa atta a favorire la
divulgazione scientifica odontostomatologica e medica;
Promuovere
i valori deontologici fra colleghi.
ART.
3
DURATA
E SEDE
L’associazione
ha sede nella Repubblica di San Marino in
Faetano (RSM)
Strada Belmonte n.2 ed ha durata illimitata.
ART.
4
ORGANI
Sono organi
dell’associazione:
-
L’Assemblea
Generale;
-
Il
Consiglio Direttivo;
-
Il
Presidente;
-
Il
Vice Presidente;
-
Il
Segretario Generale;
ART.
5
I
soci si dividono in ordinari e studenti.
Sono
soci ordinari coloro che sono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo
e che versano l’apposita quota annuale associativa dopo avere aderito
al presente statuto.
Sono
soci studenti coloro che sono iscritti a un corso di studio
universitario in odontoiatria o medicina e chirurgia.
Sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno
diritto di voto.
La
qualifica di socio si perde per il mancato pagamento della quota
associativa, quando dovuta, o per cancellazione motivata da parte del
Consiglio Direttivo.
ART.
6
ASSEMBLEA
GENERALE
L’Assemblea
Generale ha competenza globale e primaria ed è costituita da tutti i
soci in regola con la quota.
I
partecipanti votano con il metodo personale e segreto. È ammessa la
votazione per delega scritta per singole adunanze: ogni socio può
rappresentare solo un altro socio.
L’Assemblea
è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria almeno
una volta all’anno, con preavviso di giorni venti (20) affisso presso
la sede dell'Associazione e/o inviato in via ordinaria a tutti i soci,
quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta
motivata per iscritto la metà più uno degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea
Generale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione. La
prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno
degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione è valida
qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello
stesso giorno e nello stesso luogo almeno trenta (30) minuti dopo la
prima convocazione.
L’Assemblea
Generale Straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio
Direttivo, o quando ne faccia richiesta motivata un terzo degli
associati.
Le
modalità di convocazione sono le stesse dell’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea
Generale sia straordinaria che ordinaria delibera a maggioranza semplice
dei presenti.
ART.
7
CONSIGLIO
DIRETTIVO
L’Associazione
è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a
sette membri, eletti dall’Assemblea Generale, che restano in carica
per tre anni.
Il
Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario Generale.
Sono eleggibili
tutti i membri componenti l’Assemblea Generale in regola con il
versamento della quota associativa; a parità di voto risulterà eletto
il più anziano in ordine di iscrizione e, successivamente, di età.
Il
Consiglio Direttivo predispone la relazione sulla gestione ed i bilanci
consuntivi da presentare all’Assemblea Generale per l’approvazione;
emana il regolamento interno, adotta tutti i provvedimenti necessari ed
opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo
dell'Associazione e per il
raggiungimento degli scopi di cui all’ art. 2 del presente Statuto;
ratifica i provvedimenti disciplinari emessi come da regolamento;
stabilisce l’importo delle quote sociali; esprime pareri sulle
questione di carattere organizzativo e tecnico su cui venga
interpellato; decide su tutte le questioni che gli siano espressamente
demandate dall’Assemblea Generale.
Il
Consiglio Direttivo viene riunito almeno due (2) volte all’anno ed
inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure a
richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Per
la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza
del Presidente e/o del Vice Presidente.
Le
deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice
dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e/o del
Vice Presidente.
In
caso di dimissioni o di
cessazione dalla carica di uno dei membri del Consiglio Direttivo per
qualsiasi motivo, il membro venuto a mancare verrà sostituito
automaticamente dal primo dei non eletti. In caso di parità verrà
eletto il più anziano in ordine di iscrizione e in regola con la quota
associativa. Qualora persista la parità prevarrà il più anziano di età.
ART.
8
PRESIDENTE
Il
Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo, ha la
rappresentanza legale dell’associazione, la
firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega; e coordina le
norme per il regolare funzionamento dell’attività dell'Associazione;
adotta tutti quei provvedimenti che rivestano carattere d’urgenza e
che siano imposti da circostanze eccezionali e inderogabili, con obbligo
di presentarli per la ratifica alla prima riunione successiva del
Consiglio Direttivo.
Il
Presidente può farsi rappresentare per incarichi specifici dal Vice
Presidente, e in mancanza di quest’ultimo da uno dei componenti il
Consiglio Direttivo.
ART.
9
VICE
PRESIDENTE
Il
Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli dovrà
sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza
od impedimento.
In
caso di cessazione della carica del Presidente, le sue funzioni saranno
assunte dal Vice Presidente fino alla riunione del Consiglio Direttivo
che procederà alla nomina di un nuovo Presidente.
ART.
10
SEGRETARIO
GENERALE
Il
Segretario Generale è eletto in seno al Consiglio Direttivo che ne
determina i compiti.
Egli
coordina e dirige i servizi connessi alla segreteria, provvede alla
esecuzione e alla messa in atto delle disposizioni emanate dagli Organi
Direttivi, redige i verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo.
Egli
svolge tutte le pratiche di carattere finanziario e amministrativo e
prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo.
ART.
11
ENTRATE
E PATRIMONIO
Le
entrate annuali dell'Associazione, comunque non lucrative, sono
costituite da:
a)
quote di affiliazione degli iscritti;
b)
interessi dei beni patrimoniali liquidi;
c)
sponsorizzazioni, atti di liberalità di persone o enti. Il Patrimonio
è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione.
Apposito inventario sarà redatto e aggiornato ogni anno, a cura del
Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale.
ART.
12
BILANCIO
PREVENTIVO E CONSUNTIVO
Il bilancio
preventivo e quello consuntivo sono compilati dal Segretario Generale,
emanati dal Consiglio Direttivo e presentati per l’approvazione
definitiva in Assemblea Generale che si dovrà tenere entro il mese di
marzo di ogni anno.
ART.
13
SCIOGLIMENTO
E LIQUIDAZIONE
L’Assemblea
Generale straordinaria chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento
dell'Associazione è convocata espressamente a tale scopo. In ogni caso
lo scioglimento non può essere deciso se non con una maggioranza di
almeno tre quarti (3/4) dei presenti.
ART.
14
NORME
GENERALI
Per
quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di
Legge vigenti nella Repubblica di San Marino.
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