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STATUTO

 

STATUTO

"Associazione Sammarinese di Odontostomatologia e Medicina"

 

ART. 1

COSTITUZIONE

E’ costituita tra  cittadini sammarinesi, forensi residenti anagraficamente nella Repubblica di San Marino, ovvero anche forensi non residenti, purché il loro numero complessivo non superi il quarantanove per cento (49%) del totale dei soci, un’associazione  denominata: “ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DI ODONTOSTOMATOLOGIA E MEDICINA”  brevemente (A.S.O.M.)

 

ART. 2

SCOPI

L'Associazione Sammarinese di Odontostomatologia e Medicina  è un ente non commerciale senza fini di lucro ed ha lo scopo di:

favorire e promuovere l’aggiornamento odontostomatologico in un approccio multidisciplinare medico scientifico, a San Marino e all’estero, collaborando anche con tutte le società scientifiche di odontostomatologia e medicina nonché università, enti pubblici, privati ed associazioni che perseguono gli stessi scopi;

aggiornare culturalmente e professionalmente i soci, promuovendo riunioni, tavole rotonde, corsi di aggiornamento, congressi;

diffondere pubblicazioni ed organizzare ogni altra iniziativa atta a favorire la divulgazione scientifica odontostomatologica e medica;

Promuovere i valori deontologici fra colleghi.

 

ART. 3

DURATA E SEDE

L’associazione ha sede nella Repubblica di San Marino in Faetano (RSM) Strada Belmonte n.2 ed ha durata illimitata.

 

ART. 4

ORGANI

Sono organi dell’associazione:

-     L’Assemblea Generale;

-     Il Consiglio Direttivo;

-     Il Presidente;

-     Il Vice Presidente;

-     Il Segretario Generale;

ART. 5

I soci si dividono in ordinari e studenti. 

Sono soci ordinari coloro che sono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo e che versano l’apposita quota annuale associativa dopo avere aderito al presente statuto.

Sono soci studenti coloro che sono iscritti a un corso di studio universitario in odontoiatria o medicina e chirurgia.  Sono esonerati dal pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

La qualifica di socio si perde per il mancato pagamento della quota associativa, quando dovuta, o per cancellazione motivata da parte del Consiglio Direttivo.

 

ART. 6

ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale ha competenza globale e primaria ed è costituita da tutti i soci in regola con la quota.

I partecipanti votano con il metodo personale e segreto. È ammessa la votazione per delega scritta per singole adunanze: ogni socio può rappresentare solo un altro socio.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria almeno una volta all’anno, con preavviso di giorni venti (20) affisso presso la sede dell'Associazione e/o inviato in via ordinaria a tutti i soci, quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata per iscritto la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L’Assemblea Generale deve essere sempre fissata in prima e seconda convocazione. La prima convocazione è valida soltanto se presente la metà più uno degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei membri presenti e deve essere fissata nello stesso giorno e nello stesso luogo almeno trenta (30) minuti dopo la prima convocazione.

L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, o quando ne faccia richiesta motivata un terzo degli associati.

Le modalità di convocazione sono le stesse dell’Assemblea Ordinaria.

L’Assemblea Generale sia straordinaria che ordinaria delibera a maggioranza semplice dei presenti.

 

ART. 7

CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea Generale, che restano in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale.

Sono eleggibili tutti i membri componenti l’Assemblea Generale in regola con il versamento della quota associativa; a parità di voto risulterà eletto il più anziano in ordine di iscrizione e, successivamente, di età.

Il Consiglio Direttivo predispone la relazione sulla gestione ed i bilanci consuntivi da presentare all’Assemblea Generale per l’approvazione; emana il regolamento interno, adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione  e per il raggiungimento degli scopi di cui all’ art. 2 del presente Statuto; ratifica i provvedimenti disciplinari emessi come da regolamento; stabilisce l’importo delle quote sociali; esprime pareri sulle questione di carattere organizzativo e tecnico su cui venga interpellato; decide su tutte le questioni che gli siano espressamente demandate dall’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo viene riunito almeno due (2) volte all’anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza del Presidente e/o del Vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente e/o del Vice Presidente.

In caso di  dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei membri del Consiglio Direttivo per qualsiasi motivo, il membro venuto a mancare verrà sostituito automaticamente dal primo dei non eletti. In caso di parità verrà eletto il più anziano in ordine di iscrizione e in regola con la quota associativa. Qualora persista la parità prevarrà il più anziano di età.

 

ART. 8

PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto all’interno del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione,  la firma degli atti e provvedimenti con facoltà di delega; e coordina le norme per il regolare funzionamento dell’attività dell'Associazione; adotta tutti quei provvedimenti che rivestano carattere d’urgenza e che siano imposti da circostanze eccezionali e inderogabili, con obbligo di presentarli per la ratifica alla prima riunione successiva del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può farsi rappresentare per incarichi specifici dal Vice Presidente, e in mancanza di quest’ultimo da uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

 

ART. 9

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli dovrà sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di cessazione della carica del Presidente, le sue funzioni saranno assunte dal Vice Presidente fino alla riunione del Consiglio Direttivo che procederà alla nomina di un nuovo Presidente.

 

ART. 10

SEGRETARIO GENERALE

 Il Segretario Generale è eletto in seno al Consiglio Direttivo che ne determina i compiti.

Egli coordina e dirige i servizi connessi alla segreteria, provvede alla esecuzione e alla messa in atto delle disposizioni emanate dagli Organi Direttivi, redige i verbali dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Egli svolge tutte le pratiche di carattere finanziario e amministrativo e prepara il bilancio consuntivo e quello preventivo.

 

ART. 11

ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate annuali dell'Associazione, comunque non lucrative, sono costituite da:

a) quote di affiliazione degli iscritti;

b) interessi dei beni patrimoniali liquidi;

c) sponsorizzazioni, atti di liberalità di persone o enti. Il Patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione. Apposito inventario sarà redatto e aggiornato ogni anno, a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea Generale. 

 

ART. 12

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono compilati dal Segretario Generale, emanati dal Consiglio Direttivo e presentati per l’approvazione definitiva in Assemblea Generale che si dovrà tenere entro il mese di marzo di ogni anno.

 

ART. 13

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Assemblea Generale straordinaria chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento dell'Associazione è convocata espressamente a tale scopo. In ogni caso lo scioglimento non può essere deciso se non con una maggioranza di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.

 

ART. 14

NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di Legge vigenti nella Repubblica di San Marino.


Associazione Sammarinese di Odontoiatria e Medicina - 2008